D.P.R. 18/1967
Art. 213 — Istituzione Comitati consultivi misti
Art. 213. (Istituzione Comitati consultivi misti) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti presso il Ministero degli affari esteri, con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 29, Comitati consultivi misti nelle seguenti materie: a) accordi e convenzioni internazionali che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; b) partecipazione italiana ad enti o organismi internazionali; c) politica sociale internazionale e emigrazione; d) attivita' culturale e scolastica all'estero; e) cooperazione scientifica e tecnica internazionale; f) problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo. Si applica ai Comitati di cui al comma precedente il disposto del terzo comma dell'art. 29.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.