D.P.R. 18/1967
Art. 214 — Uffici consolari onorari
Art. 214. (Uffici consolari onorari) Gli uffici consolari di II categoria, istituiti nelle localita' dove hanno sede Missioni diplomatiche, possono essere mantenuti fino al termine dell'incarico dei titolari nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.
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