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D.P.R. 18/1967

Art. 212 — Organizzazione del Ministero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/212parte di D.P.R. 18/1967
Art. 212. (Organizzazione del Ministero) La soppressione del servizio affari generali e quella del servizio affari privati hanno luogo entro il 31 dicembre 1968. Le materie che rientrano nella competenza del servizio affari privati sono devolute, all'atto della soppressione del servizio, alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Il Ministro provvede gradualmente con suoi decreti entro il 31 dicembre 1968 all'organizzazione del Ministero stabilita dalla parte prima del presente decreto ivi compreso in particolare quanto disposto dagli articoli 7, 14, 17, 19, 24, 25, 60, 61 e 79. E' sospesa fino a tale data l'applicazione del secondo comma dell'art. 25. Il funzionario, che si trovi ad essere incaricato delle funzioni di capo del Servizio affari generali alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a far parte del Consiglio di amministrazione fin tanto che il predetto funzionario resti titolare del servizio stesso.

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