D.P.R. 18/1967
Art. 205 — Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero
Art. 205. (Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero) L'indennita' prevista dall'art. 176 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennita' stessa e' corrisposta nel caso che rientri in Italia.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.