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D.P.R. 18/1967

Art. 205 — Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/205parte di D.P.R. 18/1967
Art. 205. (Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero) L'indennita' prevista dall'art. 176 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennita' stessa e' corrisposta nel caso che rientri in Italia.

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