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D.P.R. 18/1967

Art. 204 — Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/204parte di D.P.R. 18/1967
Art. 204. (Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali) Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro su parere della Commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata e comunque non superiore all'indennita' di servizio all'estero che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale. Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. L'indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

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