Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 206
D.P.R. 18/1967

Art. 206 — Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/206parte di D.P.R. 18/1967
Art. 206. (Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero) Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per se', per i familiari a carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 205 Art. 207 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.