D.P.R. 18/1967
Art. 188 — Spese per particolari esigenze
Art. 188. (Spese per particolari esigenze) Qualora ricorrano circostanze di carattere eccezionale determinanti spese di rappresentanza che, a giudizio del Ministero, siano sproporzionate all'indennita' personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facolta' di stabilire una quota da rimborsarsi sempre che le spese siano state preventivamente autorizzate. Detta quota non puo' superare i due terzi delle spese sostenute e documentate. Se le spese di cui al precedente comma sono effettuate da un reggente di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare durante il periodo in cui non goda di indennita' di reggenza ai sensi dell'articolo 185, la quota di rimborso puo' raggiungere i quattro quinti.
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