Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 189
D.P.R. 18/1967

Art. 189 — Indennita' integrativa

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/189parte di D.P.R. 18/1967
Art. 189. (Indennita' integrativa) Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonche' presso Enti, Organismi o tribunali internazionali puo' essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato. Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 188 Art. 190 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.