D.P.R. 18/1967
Art. 187 — Trattamento in caso di sospensione dell'indennita' personale
Art. 187. (Trattamento in caso di sospensione dell'indennita' personale) Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli articoli 180, 183 e 186, la corresponsione dell'indennita' personale e che continui ad occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.
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