Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 187
D.P.R. 18/1967

Art. 187 — Trattamento in caso di sospensione dell'indennita' personale

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/187parte di D.P.R. 18/1967
Art. 187. (Trattamento in caso di sospensione dell'indennita' personale) Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli articoli 180, 183 e 186, la corresponsione dell'indennita' personale e che continui ad occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 186 Art. 188 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.