Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 186
D.P.R. 18/1967

Art. 186 — Viaggi di servizio

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/186parte di D.P.R. 18/1967
Art. 186. (Viaggi di servizio) Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro.L'indennita' personale e' ridotta della meta per un periodo successivo che non puo' superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la meta' del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale. Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, spetta: 1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale; 2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennita' si applica; a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione; b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica; c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica; d) qualora vi siano piu' coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in localita' dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172. Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio presso fino ad un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero. Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 185 Art. 187 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.