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D.P.R. 18/1967

Art. 185 — Trattamento di reggenza

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/185parte di D.P.R. 18/1967
Art. 185. (Trattamento di reggenza) Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio viene attribuito in aggiunta all'indennita' personale di cui gode, il seguente trattamento: a) un quinto dell'indennita' di servizio all'estero spettante al titolare quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza; b) due quinti della suddetta indennita' quando il titolare cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale; c) tre quinti della suddetta indennita' quando il titolare cessi integralmente dal godimento della indennita' personale o in caso di vacanza di posto. Se la reggenza e' assunta da personale di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, le percentuali di maggiorazione suddette sono aumentate ad un quarto, alla meta' e ai tre quarti rispettivamente per i casi di cui alle lettere a), b) e c). Il trattamento complessivo del reggente, risultante dall'indennita' di servizio all'estero in godimento integrata dal trattamento di reggenza, non puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti della indennita' di servizio stabilita per il posto assunto in reggenza oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia. Nel caso di reggenza affidata a personale non direttivo, l'ammontare del trattamento di reggenza di cui ai precedenti commi e' ridotto di un terzo per i primi novanta giorni.

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