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D.P.R. 18/1967

Art. 181 — Spese di viaggio per congedo

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/181parte di D.P.R. 18/1967
Art. 181. (Spese di viaggio per congedo) Al personale in servizio all'estero spetta ogni biennio, e a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 18 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 18 e 12 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede, nella misura di due terzi per il personale in servizio nei Paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti per il personale in servizio in altri Paesi. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla I classe spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparati e ai familiari a carico. Fermi i termini di cui al primo comma, le spese. per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo del dipendente. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.

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