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D.P.R. 18/1967

Art. 180 — Trattamento economico durante il congedo ordinario

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/180parte di D.P.R. 18/1967
Art. 180. (Trattamento economico durante il congedo ordinario) Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'art. 143, l'indennita' personale. In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo. L'indennita' personale compete inoltre per intero, e per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nei casi di congedo ordinario fruito prima che siano trascorsi otto mesi di servizio all'estero non compete l'indennita' personale, salvo speciale autorizzazione del Ministero per particolari motivi.

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