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D.P.R. 18/1967

Art. 182 — Interruzione del congedo per motivi di servizio

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/182parte di D.P.R. 18/1967
Art. 182. (Interruzione del congedo per motivi di servizio) Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell'art. 143, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo.

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