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D.P.R. 18/1967

Art. 145 — Indennita' per le lingue estere

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/145parte di D.P.R. 18/1967
Art. 145. (Indennita' per le lingue estere) Al personale direttivo, di grado non superiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di concetto ed esecutivo dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al primo comma dell'art. 93, e' concessa una indennita' mensile, non pensionabile, per la conoscenza di ogni lingua di difficile apprendimento, fino ad un massimo di due lingue ed escluse quelle, anche facoltative, nelle quali il personale stesso abbia conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione. Le lingue per cui e' concessa l'indennita' sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. L'indennita' e' concessa: a) nella misura di un settimo, un nono e un dodicesimo dello stipendio iniziale mensile netto di consigliere di I classe, rispettivamente per il personale direttivo, di concetto ed esecutivo che abbia ottima conoscenza delle lingue; b) nella misura pari alla meta' dell'indennita' predetta nel caso di buona conoscenza. Le misure suddette sono raddoppiate quando il dipendente presti servizio nel Paese in cui si parla la lingua in questione. Il grado di ottima e buona conoscenza delle lingue e' accertato in relazione alla categoria di appartenenza con apposite prove previste dal regolamento. L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con esito positivo; qualora, per ragioni di servizio o per la distanza della sede del personale, l'accertamento stesso abbia luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che dia esito positivo, la indennita' e' ripristinata dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Al personale di concetto ed esecutivo che abbia ottima conoscenza di lingue non comprese fra quelle di difficile apprendimento, ed escluse quelle, anche facoltative, nelle quali abbia conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione, e' concessa una indennita' non pensionabile nella misura indicata alla lettera b) del secondo comma. L'indennita' e' corrisposta, previo accertamento da effettuarsi secondo quanto stabilito dal regolamento e con i criteri di cui al quarto comma, per la conoscenza di ogni lingua fino a un massimo di due lingue. L'indennita' stessa e' cumulabile con quella di cui al primo comma.

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