D.P.R. 18/1967
Art. 146 — Indennita' per speciali mansioni
Art. 146. (Indennita' per speciali mansioni) Agli impiegati di ruolo che assolvono presso gli uffici all'estero le funzioni di cui all'art. 76 e' attribuita una indennita' pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di cancelliere principale. Al personale addetto a svolgere mansioni di operatore tecnico per gli apparati grafici e da stampa, eliocianografici e fotografici, ivi compreso il personale qualificato ai sensi dell'art. 124, compete, per il periodo in cui svolge le mansioni suddette, l'indennita' prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Al proto e ai vice proto compete l'indennita' di operatore prevista dalla predetta legge.
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