D.P.R. 18/1967
Art. 144 — Residenze disagiate
Art. 144. (Residenze disagiate) Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per piu' gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e il congedo. Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' valutato con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.
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