D.P.R. 18/1967
Art. 14 — Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi
Art. 14. (Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi) Il servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi attende in particolare: a) all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali e alle questioni legislative; b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'Amministrazione e all'istruzione delle questioni da sottoporre al Consiglio del contenzioso diplomatico; c) allo studio e alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale ed interno; d) all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; e) alla procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; f) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia nonche' alla pubblicazione e aggiornamento sistematico di prontuari, per Paesi e per materie, dei trattati e delle convenzioni predetti; g) all'elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione degli affari esteri, nonche' alle incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione, ad eccezione delle materie di competenza della Direzione generale del personale e dell'amministrazione; h) all'esame dei provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri ed alla preparazione della documentazione relativa; i) all'esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare e di quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre Amministrazioni; l) alla predisposizione delle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni parlamentari.
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