D.P.R. 18/1967
Art. 15 — Servizio storico e documentazione
Art. 15. (Servizio storico e documentazione) Il Servizio storico e documentazione attende in particolare: a) a mezzo dell'archivio storico-diplomatico, alla raccolta sistematica ed alla conservazione di documenti storico-diplomatici; b) al funzionamento e all'attivita' della biblioteca; c) alla raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico, a complemento e illustrazione di documenti ufficiali, su questioni di politica estera di interesse contemporaneo; d) all'elaborazione di sintesi di informazione relativa a correnti di pensiero e ad orientamenti della letteratura specializzata sui problemi internazionali; e) al diario degli avvenimenti attinenti all'attivita' dell'Amministrazione degli affari esteri; f) alla pubblicazione di raccolte di documenti e di studi sull'azione dell'Italia nel campo internazionale, sull'opera italiana all'estero e su argomenti di fondamentale importanza per le relazioni internazionali. A questo fine il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro istituisce con decreto apposite Commissioni, fissandone compiti e composizione.
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