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D.P.R. 18/1967

Art. 13 — Servizio stampa ed informazione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/13parte di D.P.R. 18/1967
Art. 13. (Servizio stampa ed informazione) Il Servizio stampa e informazione attende: a) alla diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni; b) alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero nonche' all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero; c) alla raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali ed alla relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonche' ad altri Organi, Amministrazioni ed Enti; d) ai contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed all'esplicazione della loro attivita'; e) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale, nel campo dell'informazione, con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali nonche' ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia; f) ad ogni altra attivita' concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.

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