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D.P.R. 18/1967

Art. 111 — Collocamento a disposizione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/111parte di D.P.R. 18/1967
Art. 111. (Collocamento a disposizione) Gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari ed i consiglieri di Ambasciata possono con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso detto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro, salvo quando siano stati investiti di incarichi speciali nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per un periodo di tempo uguale alla durata dell'incarico. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

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