D.P.R. 18/1967
Art. 112 — Trattamento in relazione al collocamento a disposizione
Art. 112. (Trattamento in relazione al collocamento a disposizione) I funzionari a disposizione continuano a percepire lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo spettanti al personale in servizio al Ministero; a quelli a disposizione con incarico spetta anche ogni altra competenza accessoria. Ai funzionari diplomatici collocati a riposo a norma del precedente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, secondo comma, e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.
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