D.P.R. 18/1967
Art. 110 — Avvicendamenti
Art. 110. (Avvicendamenti) I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi detratta le interruzioni nel servizio fra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data in cui hanno assunto le funzioni o tre anni nel caso che siano titolari di Consolato generale, salvo soppressione del posto di organico. I funzionari medesimi in servizio all'estero devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo di servizio al Ministero per i funzionari diplomatici non puo' essere inferiore a due anni ne' superiore a quattro. Per esigenze di servizio o altre gravi ragioni, il Ministro puo' disporre deroghe alle suddette disposizioni, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica e i funzionari di cui al primo e al secondo comma dell'art. 16, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari, il Consiglio di amministrazione.
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