Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 101
D.P.R. 18/1967

Art. 101 — Gradi, funzioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/101parte di D.P.R. 18/1967
Art. 101. (Gradi, funzioni) I gradi della carriera diplomatica sono: Ambasciatore; Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe; Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe; consigliere di Ambasciata; consigliere di Legazione; primo segretario di Legazione; secondo segretario di Legazione; terzo segretario di Legazione; addetto di Legazione. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano: a) presso l'Amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione e al funzionamento del Ministero secondo quanto previsto dal presente decreto e stabilito dal decreto di cui all'art. 25; b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nel primo terzo e, se consiglieri di Ambasciata, nella prima meta' dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. All'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore, sempre che egli abbia almeno un anno di anzianita' nel grado in cui e' collocato a riposo. Non possono a titolo onorifico essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 100 Art. 102 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.