D.P.R. 18/1967
Art. 100 — Specializzazioni e qualificazioni
Art. 100. (Specializzazioni e qualificazioni) La carriera diplomatica e' costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento. Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite: a) nel concorso di ammissione; b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione; c) nel corso della carriera, con le modalita' stabilite dal regolamento. I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresi' conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento. Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attivita' indicati nell'art. 99.
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