D.P.R. 18/1967
Art. 99 — Ordinamento speciale e funzioni
Art. 99. (Ordinamento speciale e funzioni) Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e' affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica. La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale quale risulta dal presente decreto. Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non e' consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, ne' e' consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni.
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- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 99-bis, comma 1.
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