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D.P.R. 18/1967

Art. 99 — Ordinamento speciale e funzioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/99parte di D.P.R. 18/1967
Art. 99. (Ordinamento speciale e funzioni) Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e' affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica. La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale quale risulta dal presente decreto. Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non e' consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, ne' e' consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni.

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