D.P.R. 18/1967
Art. 102 — Corsi
Art. 102. (Corsi) L'Amministrazione degli affari esteri tiene: 1) corsi di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova. Tali corsi, che possono svolgersi parzialmente all'estero, hanno la durata di nove mesi, due dei quali presso il Ministero del commercio con l'estero per un periodo di applicazione; 2) eventuali corsi complementari per gli addetti di Legazione durante il primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo; 3) corsi di superiore informazione professionale della durata di almeno tre mesi per i funzionari nel grado di primo segretario di Legazione o in quello di consigliere di Legazione. Durante i corsi indicati ai paragrafi 1) e 3) del primo comma, i funzionari non prestano servizio negli uffici. L'Amministrazione puo' inviare funzionari diplomatici, dal grado di primo segretario di Legazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, a seguire alti studi in materie particolari o in speciali settori in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti corsi di studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente. Un funzionario non puo' essere destinato a seguire i corsi di cui al presente comma per un periodo complessivamente superiore a due anni.
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- D.P.R. 748/06 — Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche autoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 1) la modifica dell'art. 102, comma 1 numero 3.
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