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D.P.R. 1480/1965

Art. 5 — Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori La nomina in ruolo ed il passaggio a categorie superiori, ec…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/5parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 5. Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori La nomina in ruolo ed il passaggio a categorie superiori, eccezion fatta per quanto dispone l'articolo seguente per gli allievi operai e l'art. 8 per i capi operai, hanno luogo soltanto per pubblici concorsi, da effettuare con l'osservanza delle norme di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, mediante prova d'arte, esperimento pratico, od a scelta sulla base della valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei concorrenti, conformemente a quanto previsto nei relativi bandi in rapporto alla qualifica di mestiere richiesta per ciascun posto messo a concorso. Gli operai del Ministero della difesa che partecipano ai concorsi di cui al precedente comma per il passaggio a categoria superiore precedono nella graduatoria a parita' di merito, sia i candidati dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, sia i candidati esterni.

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