D.P.R. 1480/1965
Art. 6 — Allievi operai I posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo d…
Art. 6. Allievi operai I posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali vengono conferiti, fino al limite massimo della meta', a domanda e senza concorso, con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' previsto dall'art. 4 della legge medesima negli ultimi due anni. La nomina in ruolo viene disposta nella categoria degli operai qualificati, o in quella degli operai comuni, a seconda che l'attestato di idoneita' di cui ai precedente comma si riferisca a qualifica di mestiere per la quale nella tabella C allegata al presente decreto sia prevista, come iniziale, la categoria degli operai qualificati o quella degli operai comuni. I rimanenti posti vengono conferiti per pubblico concorso. Il primo ed il quarto comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, sono abrogati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1480/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.