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D.P.R. 1480/1965

Art. 4 — Determinazione vacanze nei ruoli organici Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/4parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 4. Determinazione vacanze nei ruoli organici Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno, a seguito di collocamento a riposo per limiti di eta', nelle categorie del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, sia il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere. Con lo stesso decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa puo' disporre che tutti o parte dei posti disponibili di cui al precedente comma vengano portati in aumento della dotazione organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo. Le vacanze che nel corso dell'anno dovessero verificarsi per cause diverse dal collocamento a riposo, e cosi' quelle non utilizzate, saranno portate in aumento dei posti disponibili per l'anno successivo.

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