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D.P.R. 1479/1965

Art. 21 — Il personale appartenente ai ruoli delle carriere di concetto di cui all'art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/21parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 21. Il personale appartenente ai ruoli delle carriere di concetto di cui all'art. 20 e' inquadrato nei nuovi ruoli di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta. L'inquadramento nelle qualifiche della carriera direttiva dei nuovi ruoli di cui al precedente comma e' effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto delle funzioni esercitate e dei precedenti di servizio degli interessati. Gli impiegati che non ottengano l'inquadramento nella carriera direttiva conservano ad personam la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dai soppressi ruoli di concetto nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 198, secondo comma, del testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano ad personam la qualifica del ruolo di provenienza.

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