D.P.R. 1479/1965
Art. 20 — I ruoli organici delle carriere di concetto: dei ragionieri di artiglieria (che assume la denominazione di ru…
Art. 20. I ruoli organici delle carriere di concetto: dei ragionieri di artiglieria (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di artiglieria e della motorizzazione), dei ragionieri geometri (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri del genio militare), del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di Marina) e del personale di ragioneria dell'Aeronautica, di cui ai quadri 30-b, 30-c e 30-d allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ai quadri 31-a, 31-b e 31-c allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla tabella n. 9, annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915, sono trasformati in ruoli di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del predetto testo unico, con la consistenza risultante dalle tabelle numero 16, 17, 18 e 19 annesse al presente decreto. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1058, ed e' ripristinata la norma su cui alla lettera f), comma quarto, dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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