D.P.R. 1479/1965
Art. 19 — Il limite di eta' di 70 anni, previsto per la cessazione dal servizio del cancelliere capo del Tribunale supr…
Art. 19. Il limite di eta' di 70 anni, previsto per la cessazione dal servizio del cancelliere capo del Tribunale supremo militare dall'art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, si applica nei riguardi del cancelliere capo del Tribunale supremo militare e del cancelliere capo della Procura generale militare di cui alla tabella n. 15 annessa a] presente decreto. Resta fermo il limite di eta' di anni 70 stabilito dal citato art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nei confronti del personale rivestente la qualifica di cancelliere capo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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