D.P.R. 1479/1965
Art. 22 — I ruoli organici delle carriere di concetto: dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare…
Art. 22. I ruoli organici delle carriere di concetto: dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare, dei periti chimici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito), dei capi tecnici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei periti tecnici industriali dell'Esercito) e dei disegnatori tecnici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei tecnici disegnatori dell'Esercito), di cui alle tabelle numero 1, 2, 3, 4 e 5 allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, e ai quadri 31 e 31-a allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti, rispettivamente, dalle tabelle numero 20, 21, 22, 23 e 24 annesse al presente decreto. Per l'accesso alle carriere di concetto dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturita' scientifica o diploma di geometra o diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222. Per l'accesso alla carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in chimica conciaria o chimica industriale o chimica nucleare o elettronica industriale o elettrotecnica o energia nucleare o fisica industriale o industria cartaria o industria tessile o industria ottica o materie plastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, oppure del diploma di perito chimico conseguito secondo il precedente ordinamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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