Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1478/1965Art. 45
D.P.R. 1478/1965

Art. 45 — Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/45parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 45. Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e quella prevista dal precedente articolo, rimarranno in funzione per il rispettivo personale operaio gli attuali Consigli di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.