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D.P.R. 1478/1965

Art. 44 — Alla data in cui sara' costituita la Direzione generale degli operai, e' istituito, presso il Ministero della…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/44parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 44. Alla data in cui sara' costituita la Direzione generale degli operai, e' istituito, presso il Ministero della difesa, il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali. Il Consiglio e' composto: dal capo del personale degli operai che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformita' di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90. I quattro membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

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