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D.P.R. 1478/1965

Art. 46 — Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/46parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 46. Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art. 40, le Direzioni generali per gli impiegati civili e per gli operai, le Commissioni di disciplina operanti presso le Direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata saranno sostituite da un'unica Commissione di disciplina con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

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