D.P.R. 1478/1965
Art. 41 — Alla data in cui sara' completata l'organizzazione indicata nell'art
Art. 41. Alla data in cui sara' completata l'organizzazione indicata nell'art. 1, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno sostituiti da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e composto: dal segretario generale o, in sua assenza, dal capo del suo ufficio; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; dagli ufficiali o impiegati che hanno l'effettiva direzione delle direzioni generali e degli uffici centrali; da due rappresentanti del personale. In assenza del Ministro o del Sottosegretario delegato la presidenza del Consiglio e' assunta dal segretario generale; in assenza anche del segretario generale, dal direttore generale piu' anziano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 41.
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