D.P.R. 1478/1965
Art. 40 — Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art
Art. 40. Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art. 1, il Raggruppamento autonomo di cui all'art. 34 e l'ufficio di cui all'art. 35. La data di costituzione, l'ordinamento interno delle Direzioni generali e degli Enti predetti nonche' la ripartizione dei rispettivi compiti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, da emanare almeno novanta giorni prima delle date di costituzione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nei decreti di cui al comma precedente sara' disposta altresi' la soppressione delle direzioni generali e degli altri uffici e comandi che attualmente svolgono compiti devoluti dal presente decreto ai costituendi organi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 40.
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