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D.P.R. 1478/1965

Art. 40 — Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/40parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 40. Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art. 1, il Raggruppamento autonomo di cui all'art. 34 e l'ufficio di cui all'art. 35. La data di costituzione, l'ordinamento interno delle Direzioni generali e degli Enti predetti nonche' la ripartizione dei rispettivi compiti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, da emanare almeno novanta giorni prima delle date di costituzione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nei decreti di cui al comma precedente sara' disposta altresi' la soppressione delle direzioni generali e degli altri uffici e comandi che attualmente svolgono compiti devoluti dal presente decreto ai costituendi organi.

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