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D.P.R. 1478/1965

Art. 39 — A decorrere dalla data di cui al precedente art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/39parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 39. A decorrere dalla data di cui al precedente art. 38 la lettera c) del secondo comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, e' sostituita dalla seguente: "c) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale puo' farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio".

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