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D.P.R. 1478/1965

Art. 42 — Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/42parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 42. Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e la data prevista dal precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno integrati dal segretario generale, o in sua assenza dal capo del suo ufficio, e dagli ufficiali e impiegati civili che hanno l'effettiva direzione degli uffici centrali e delle direzioni generali che risulteranno costituite alla data di riunione del Consiglio di amministrazione.

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