D.P.R. 1478/1965
Art. 42 — Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art
Art. 42. Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e la data prevista dal precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno integrati dal segretario generale, o in sua assenza dal capo del suo ufficio, e dagli ufficiali e impiegati civili che hanno l'effettiva direzione degli uffici centrali e delle direzioni generali che risulteranno costituite alla data di riunione del Consiglio di amministrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 42.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.