D.P.R. 1478/1965
Art. 29 — La Direzione generale delle pensioni provvede alle attivita' concernenti: il trattamento di pensione normale …
Art. 29. La Direzione generale delle pensioni provvede alle attivita' concernenti: il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' l'indennita' "una tantum" e l'indennizzo privilegiato aeronautico, spettanti al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa; il riscatto e il riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; l'autorizzazione del pagamento di indennita' connesse al trattamento di quiescenza; il pagamento degli assegni connessi alle ricompense al valor militare e delle pensioni spettanti agli insigniti dell'Ordine, Militare d'Italia; i progetti per il calcolo dell'assegno integratore in. aggiunta alle pensioni di guerra e i progetti di liquidazione delle indennita' di buona uscita. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 29.
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