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D.P.R. 1478/1965

Art. 28 — Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cu…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/28parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 28. Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli dal 20 al 27 devono essere effettuati in collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori interessati; restano forme le attribuzioni di carattere logistico devolute ai capi di Stato Maggiore di forza armata per quanto attiene le materie di competenza delle Direzioni generali predette.

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