D.P.R. 1478/1965
Art. 28 — Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cu…
Art. 28. Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli dal 20 al 27 devono essere effettuati in collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori interessati; restano forme le attribuzioni di carattere logistico devolute ai capi di Stato Maggiore di forza armata per quanto attiene le materie di competenza delle Direzioni generali predette.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 28.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.