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D.P.R. 1478/1965

Art. 27 — La Direzione generale della sanita' militare sopraintende: all'attivita' sanitaria militare; alle seguenti at…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/27parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 27. La Direzione generale della sanita' militare sopraintende: all'attivita' sanitaria militare; alle seguenti attivita' pertinenti ai materiali sanitari e farmaceutici: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

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