D.P.R. 1478/1965
Art. 26 — La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio sopraintende: alla progettazione, all…
Art. 26. La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio sopraintende: alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo (ordinarie e speciali); alle seguenti attivita' pertinenti ai materiali del genio: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre: alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze; alla trattazione di ogni questione attinente alle servitu' e ai vincoli di varia natura connessi a proprieta' demaniali militari; alla definizione di liquidazioni per danni a proprieta' private; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate nel presente articolo, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 26.
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