D.P.R. 1478/1965
Art. 30 — La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende: alle attivita' assistenziali, cultural…
Art. 30. La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende: alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonche' delle famiglie del personale stesso; alle attivita' tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonche' a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 30.
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