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D.P.R. 237/1964

Art. 57 — Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di interve…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/57parte di D.P.R. 237/1964
Art. 57. Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti gli iscritti, fatta eccezione: a) per coloro gia' riformati a seguito della definizione anticipata della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare ai sensi degli articoli 52 e 62, lettera a); b) per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 68; c) per coloro che debbono essere rimandati, giusta il precedente art. 50; d) per i residenti all'estero, per i quali valgono le disposizioni che particolarmente li riguardano; e) per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 61, ove il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' ivi prevista. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta il successivo art. 137.

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