D.P.R. 237/1964
Art. 56 — Iscritti di leva residenti all'estero Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio …
Art. 56. Iscritti di leva residenti all'estero Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza, visita in base alle notifiche di cui all'art. 17, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorita' diplomatiche o consolari. Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, pel tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, al comando del Distretto militare o alla Capitaneria di porto competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di gia' arruolati. Gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del diciottesimo anno di eta', possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o sottoponendosi alla visita con le modalita' e gli effetti di cui al comma precedente; in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi. Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio. Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nella Repubblica con le modalita' di cui sopra, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 5)) la modifica dell'art. 56, comma 3.
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