Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 58
D.P.R. 237/1964

Art. 58 — Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ri…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/58parte di D.P.R. 237/1964
Art. 58. Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonche' una indennita' ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da localita' diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 57 Art. 59 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.