D.P.R. 237/1964
Art. 34 — Obbligo di iscrizione sulle liste di leva Il 1 gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali dev…
Art. 34. Obbligo di iscrizione sulle liste di leva Il 1 gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali devono, con apposito manifesto, render noto: ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di eta', il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati; ai genitori e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista suddetta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 5)) la modifica dell'art. 34.
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