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D.P.R. 237/1964

Art. 34 — Obbligo di iscrizione sulle liste di leva Il 1 gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali dev…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/34parte di D.P.R. 237/1964
Art. 34. Obbligo di iscrizione sulle liste di leva Il 1 gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali devono, con apposito manifesto, render noto: ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di eta', il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati; ai genitori e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista suddetta.

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